Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Betfair Italia contro l’Agenzia delle Dogane e Monopoli in merito all’applicazione della tassa del 0,5% sulle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori (betting exchange).
ADM infatti non ha dato seguito a quanto era stato già stabilito nell’aprile 2021 dove veniva ordinato di rivedere la modalità di calcolo sulle scommesse exchange visto che, come già comunicato dagli addetti ai lavori e dalla stampa nazionale, era insostenibile. In particolare la formula prevista non teneva conto delle peculiarità delle scommesse in modalità Punta e Banca e creava distorsioni di varia natura tra cui quella per cui il valore della tassa era superiore al guadagno.
Da aprile a novembre 2021 sono passati 7 mesi dove di fatto nulla è cambiato e ora ADM ha 60 giorni di tempo per risolvere la situazione:
“In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere accolto, in ragione della nullità dei provvedimenti impugnati per violazione ed elusione di quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 4807/2021“.
Deve, dunque, per l’effetto ordinarsi all’ADM di dare esecuzione a tale pronuncia – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte – procedendo all’integrale riedizione del potere discrezionale attribuitole dall’art. 217 del d.l. n. 34/2020 (di individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla “raccolta” delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori), attenendosi alle dettagliate statuizioni già contenute nella decisione n. 4807/2021, come ulteriormente specificate in questa sede di ottemperanza.
In particolare, ribadisce il Collegio come l’Agenzia, in sede di riesercizio, sarà tenuta a dare conto dell’istruttoria al riguardo svolta e del percorso logico motivazionale che abbia condotto l’amministrazione alle determinazioni che è chiamata ad assumere, dando evidenza di aver agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (che sempre devono informare l’azione amministrativa), optando per una soluzione che sia, al contempo, la più satisfattiva per l’interesse pubblico perseguito e la meno afflittiva per i destinatari della stessa e che, contestualmente, assicuri una sostanziale parità di trattamento tra i concessionari tradizionali e i concessionari di betting exchange, attraverso l’espressa considerazione delle peculiarità della tipologia di scommesse di cui si discorre, dei conseguenti effetti distorsivi (come anche evidenziati dalla ricorrente) che ne possano discendere per il betting exchange dall’applicazione del tributo, nonché di ogni altra soluzione alternativa che ragionevolmente ne possa limitare le ricadute“.
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